Art. 1622 c.o.m. — Riduzione o sospensione degli assegni

Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621((, commi 3 e 4,)) sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.

Testo vigente dal 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. 4 parole aggiunte.

Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621aggiunto: , commi 3 e 4, sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1622 · fonte del testo