Art. 1325 c.o.m. — Cause impeditive
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.
Abrogato dal 20 febbraio 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.
Abrogato dal 20 febbraio 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il personale di cui alla presente sezione sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1325 · fonte del testo
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