Art. 1293 c.o.m. — Periodi minimi di permanenza nel grado

Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta e' stabilito in:

  • a)((7 anni)) per l'avanzamento a maresciallo maggiore;
  • b)8 anni per l'avanzamento a luogotenente. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in:
  • a)2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
  • b)((6 anni)) per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) tolto: 8 aggiunto: 7 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore;

b) tolto: 7 aggiunto: 6 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1293 · fonte del testo