Art. 1260 c.o.m. — Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti:

  • a)maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico;
  • b)sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ((...)) ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Testo vigente dal 7 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017. 1 parola tolta.

b) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali tolto: subalterniaggiunto: ... ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1260 · fonte del testo