Art. 108 c.o.m. — Armi e Corpi dell'Esercito italiano

L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:

  • a)Arma di fanteria;
  • b)Arma di cavalleria;
  • c)Arma di artiglieria;
  • d)Arma del genio;
  • e)Arma delle trasmissioni;
  • f)Arma dei trasporti e materiali;
  • g)Corpo degli ingegneri;
  • h)Corpo sanitario;
  • i)Corpo di commissariato. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle ((Armi e dei Corpi)).

Testo vigente dal 26 febbraio 2014 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

i) Corpo di commissariato. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle tolto: singole Armi aggiunto: Armi e dei Corpi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art108 · fonte del testo