Art. 88 c.a.d. — Norme transitorie per la firma digitale
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
Abrogato dal 14 settembre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
Abrogato dal 14 settembre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2006 al 14 settembre 2016. 38 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico gia' tenuto dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art88 · fonte del testo
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