Art. 78-septies t.u.a. — Calcolo dei valori medi

Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza. (( Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, e' indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica e' superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico. ))

Testo vigente dal 11 novembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 novembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2011 al 11 novembre 2015. 70 parole aggiunte.

… la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza. aggiunto: Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, e' indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica e' superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art78septies · fonte del testo