Art. 47 t.u.a. — obblighi di informazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4.
Abrogato dal 13 febbraio 2008
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4.
Abrogato dal 13 febbraio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008. 47 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art47 · fonte del testo
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