Art. 298-bis t.u.a. — Principi generali

La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica:

  • a)al danno ambientale causato da una delle attivita' professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita';
  • b)al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita', in caso di comportamento doloso o colposo. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto. 3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformita' ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonche' gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformita' al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualita' nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto

Testo vigente dal 29 agosto 2026

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  139. 2 marzo 2022 — 29 marzo 2022per 27 giorni
  140. 2 marzo 2022 — 2 marzo 2022per 1 giorno
  141. 1 marzo 2022 — 2 marzo 2022per 1 giorno
  142. 1 marzo 2022 — 1 marzo 2022per 1 giorno
  143. 27 gennaio 2022 — 1 marzo 2022per un mese
  144. 27 gennaio 2022 — 27 gennaio 2022per 1 giorno
  145. 14 gennaio 2022 — 27 gennaio 2022per 13 giorni
  146. 14 gennaio 2022 — 14 gennaio 2022per 1 giorno
  147. 1 gennaio 2022 — 14 gennaio 2022per 13 giorni
  148. 1 gennaio 2022 — 1 gennaio 2022per 1 giorno
  149. 31 dicembre 2021 — 1 gennaio 2022per 1 giorno
  150. 31 dicembre 2021 — 31 dicembre 2021per 1 giorno
  151. 15 dicembre 2021 — 31 dicembre 2021per 16 giorni
  152. 15 dicembre 2021 — 15 dicembre 2021per 1 giorno
  153. 10 novembre 2021 — 15 dicembre 2021per un mese
  154. 10 novembre 2021 — 10 novembre 2021per 1 giorno
  155. 9 novembre 2021 — 10 novembre 2021per 1 giorno
  156. 9 novembre 2021 — 9 novembre 2021per 1 giorno
  157. 7 novembre 2021 — 9 novembre 2021per 2 giorni
  158. 7 novembre 2021 — 7 novembre 2021per 1 giorno
  159. 11 settembre 2021 — 7 novembre 2021per un mese
  160. 11 settembre 2021 — 11 settembre 2021per 1 giorno
  161. 8 agosto 2021 — 11 settembre 2021per un mese
  162. 8 agosto 2021 — 8 agosto 2021per 1 giorno
  163. 31 luglio 2021 — 8 agosto 2021per 8 giorni
  164. 31 luglio 2021 — 31 luglio 2021per 1 giorno
  165. 24 giugno 2021 — 31 luglio 2021per un mese
  166. 24 giugno 2021 — 24 giugno 2021per 1 giorno
  167. 1 giugno 2021 — 24 giugno 2021per 23 giorni
  168. 1 giugno 2021 — 1 giugno 2021per 1 giorno
  169. 31 maggio 2021 — 1 giugno 2021per 1 giorno
  170. 31 maggio 2021 — 31 maggio 2021per 1 giorno
  171. 22 maggio 2021 — 31 maggio 2021per 9 giorni
  172. 22 maggio 2021 — 22 maggio 2021per 1 giorno
  173. 30 aprile 2021 — 22 maggio 2021per 22 giorni
  174. 30 aprile 2021 — 30 aprile 2021per 1 giorno
  175. 2 marzo 2021 — 30 aprile 2021per un mese
  176. 2 marzo 2021 — 2 marzo 2021per 1 giorno
  177. 31 dicembre 2020 — 2 marzo 2021per 2 mesi
  178. 31 dicembre 2020 — 31 dicembre 2020per 1 giorno
  179. 26 settembre 2020 — 31 dicembre 2020per 3 mesi
  180. 26 settembre 2020 — 26 settembre 2020per 1 giorno
  181. 15 settembre 2020 — 26 settembre 2020per 11 giorni
  182. 15 settembre 2020 — 15 settembre 2020per 1 giorno
  183. 28 agosto 2020 — 15 settembre 2020per 18 giorni
  184. 28 agosto 2020 — 28 agosto 2020per 1 giorno
  185. 19 luglio 2020 — 28 agosto 2020per un mese
  186. 19 luglio 2020 — 19 luglio 2020per 1 giorno
  187. 17 luglio 2020 — 19 luglio 2020per 2 giorni
  188. 17 luglio 2020 — 17 luglio 2020per 1 giorno
  189. 19 maggio 2020 — 17 luglio 2020per un mese
  190. 19 maggio 2020 — 19 maggio 2020per 1 giorno
  191. 30 aprile 2020 — 19 maggio 2020per 19 giorni
  192. 30 aprile 2020 — 30 aprile 2020per 1 giorno
  193. 1 gennaio 2020 — 30 aprile 2020per 4 mesi
  194. 1 gennaio 2020 — 1 gennaio 2020per 1 giorno
  195. 3 novembre 2019 — 1 gennaio 2020per un mese
  196. 3 novembre 2019 — 3 novembre 2019per 1 giorno
  197. 25 ottobre 2019 — 3 novembre 2019per 9 giorni
  198. 25 ottobre 2019 — 25 ottobre 2019per 1 giorno
  199. 21 agosto 2019 — 25 ottobre 2019per 2 mesi
  200. 21 agosto 2019 — 21 agosto 2019per 1 giorno
  201. 18 giugno 2019 — 21 agosto 2019per 2 mesi
  202. 18 giugno 2019 — 18 giugno 2019per 1 giorno
  203. 29 maggio 2019 — 18 giugno 2019per 20 giorni
  204. 29 maggio 2019 — 29 maggio 2019per 1 giorno
  205. 26 maggio 2019 — 29 maggio 2019per 3 giorni
  206. 26 maggio 2019 — 26 maggio 2019per 1 giorno
  207. 13 febbraio 2019 — 26 maggio 2019per 3 mesi
  208. 13 febbraio 2019 — 13 febbraio 2019per 1 giorno
  209. 1 gennaio 2019 — 13 febbraio 2019per un mese
  210. 1 gennaio 2019 — 1 gennaio 2019per 1 giorno
  211. 1 luglio 2018 — 1 gennaio 2019per 6 mesi
  212. 1 luglio 2018 — 1 luglio 2018per 1 giorno
  213. 6 aprile 2018 — 1 luglio 2018per 3 mesi
  214. 6 aprile 2018 — 6 aprile 2018per 1 giorno
  215. 6 febbraio 2018 — 6 aprile 2018per un mese
  216. 6 febbraio 2018 — 6 febbraio 2018per 1 giorno
  217. 4 febbraio 2018 — 6 febbraio 2018per 2 giorni
  218. 4 febbraio 2018 — 4 febbraio 2018per 1 giorno
  219. 1 gennaio 2018 — 4 febbraio 2018per un mese
  220. 1 gennaio 2018 — 1 gennaio 2018per 1 giorno
  221. 19 dicembre 2017 — 1 gennaio 2018per 13 giorni
  222. 19 dicembre 2017 — 19 dicembre 2017per 1 giorno
  223. 12 dicembre 2017 — 19 dicembre 2017per 7 giorni
  224. 12 dicembre 2017 — 12 dicembre 2017per 1 giorno
  225. 29 agosto 2017 — 12 dicembre 2017per 4 mesi
  226. 29 agosto 2017 — 29 agosto 2017per 1 giorno
  227. 22 agosto 2017 — 29 agosto 2017per 7 giorni
  228. 22 agosto 2017 — 22 agosto 2017per 1 giorno
  229. 13 agosto 2017 — 22 agosto 2017per 9 giorni
  230. 13 agosto 2017 — 13 agosto 2017per 1 giorno
  231. 21 luglio 2017 — 13 agosto 2017per 23 giorni
  232. 21 luglio 2017 — 21 luglio 2017per 1 giorno
  233. 24 giugno 2017 — 21 luglio 2017per 27 giorni
  234. 24 giugno 2017 — 24 giugno 2017per 1 giorno
  235. 12 aprile 2017 — 24 giugno 2017per 2 mesi
  236. 12 aprile 2017 — 12 aprile 2017per 1 giorno
  237. 11 aprile 2017 — 12 aprile 2017per 1 giorno
  238. 11 aprile 2017 — 11 aprile 2017per 1 giorno
  239. 1 marzo 2017 — 11 aprile 2017per un mese
  240. 1 marzo 2017 — 1 marzo 2017per 1 giorno
  241. 14 gennaio 2017 — 1 marzo 2017per un mese
  242. 14 gennaio 2017 — 14 gennaio 2017per 1 giorno
  243. 25 agosto 2016 — 14 gennaio 2017per 5 mesi
  244. 25 agosto 2016 — 25 agosto 2016per 1 giorno
  245. 5 agosto 2016 — 25 agosto 2016per 20 giorni
  246. 5 agosto 2016 — 5 agosto 2016per 1 giorno
  247. 31 luglio 2016 — 5 agosto 2016per 5 giorni
  248. 31 luglio 2016 — 31 luglio 2016per 1 giorno
  249. 28 luglio 2016 — 31 luglio 2016per 3 giorni
  250. 28 luglio 2016 — 28 luglio 2016per 1 giorno
  251. 23 luglio 2016 — 28 luglio 2016per 5 giorni
  252. 23 luglio 2016 — 23 luglio 2016per 1 giorno
  253. 21 luglio 2016 — 23 luglio 2016per 2 giorni
  254. 21 luglio 2016 — 21 luglio 2016per 1 giorno
  255. 16 luglio 2016 — 21 luglio 2016per 5 giorni
  256. 16 luglio 2016 — 16 luglio 2016per 1 giorno
  257. 15 luglio 2016 — 16 luglio 2016per 1 giorno
  258. 15 luglio 2016 — 15 luglio 2016per 1 giorno
  259. 12 giugno 2016 — 15 luglio 2016per un mese
  260. 12 giugno 2016 — 12 giugno 2016per 1 giorno
  261. 27 febbraio 2016 — 12 giugno 2016per 4 mesi
  262. 27 febbraio 2016 — 27 febbraio 2016per 1 giorno
  263. 2 febbraio 2016 — 27 febbraio 2016per 25 giorni
  264. 2 febbraio 2016 — 2 febbraio 2016per 1 giorno
  265. 1 gennaio 2016 — 2 febbraio 2016per un mese
  266. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2016per 1 giorno
  267. 11 novembre 2015 — 1 gennaio 2016per un mese
  268. 11 novembre 2015 — 11 novembre 2015per 1 giorno
  269. 17 settembre 2015 — 11 novembre 2015per un mese
  270. 17 settembre 2015 — 17 settembre 2015per 1 giorno
  271. 18 agosto 2015 — 17 settembre 2015per un mese
  272. 18 agosto 2015 — 18 agosto 2015per 1 giorno
  273. 15 agosto 2015 — 18 agosto 2015per 3 giorni
  274. 15 agosto 2015 — 15 agosto 2015per 1 giorno
  275. 4 luglio 2015 — 15 agosto 2015per un mese
  276. 4 luglio 2015 — 4 luglio 2015per 1 giorno
  277. 1 giugno 2015 — 4 luglio 2015per un mese
  278. 1 giugno 2015 — 1 giugno 2015per 1 giorno
  279. 29 maggio 2015 — 1 giugno 2015per 3 giorni
  280. 29 maggio 2015 — 29 maggio 2015per 1 giorno
  281. 6 marzo 2015 — 29 maggio 2015per 3 mesi
  282. 6 marzo 2015 — 6 marzo 2015per 1 giorno
  283. 1 marzo 2015 — 6 marzo 2015per 5 giorni
  284. 1 marzo 2015 — 1 marzo 2015per 1 giorno
  285. 1 gennaio 2015 — 1 marzo 2015per un mese
  286. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2015per 1 giorno
  287. 25 novembre 2014 — 1 gennaio 2015per un mese
  288. 25 novembre 2014 — 25 novembre 2014per 1 giorno
  289. 12 novembre 2014 — 25 novembre 2014per 13 giorni
  290. 12 novembre 2014 — 12 novembre 2014per 1 giorno
  291. 12 settembre 2014 — 12 novembre 2014per 2 mesi
  292. 12 settembre 2014 — 12 settembre 2014per 1 giorno
  293. 27 agosto 2014 — 12 settembre 2014per 16 giorni
  294. 27 agosto 2014 — 27 agosto 2014per 1 giorno
  295. 21 agosto 2014 — 27 agosto 2014per 6 giorni
  296. 21 agosto 2014 — 21 agosto 2014per 1 giorno
  297. 29 giugno 2014 — 21 agosto 2014per un mese
  298. 29 giugno 2014 — 29 giugno 2014per 1 giorno
  299. 12 aprile 2014 — 29 giugno 2014per 3 mesi
  300. 12 aprile 2014 — 12 aprile 2014per 1 giorno
  301. 11 aprile 2014 — 12 aprile 2014per 1 giorno
  302. 11 aprile 2014 — 11 aprile 2014per 1 giorno
  303. 4 settembre 2013 — 11 aprile 2014testo originarioper 7 mesi

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2026 al 12 agosto 2026. 979 parole tolte, 230 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l'immersione, l'iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d'acqua e nel mare dei seguenti rifiutiaggiunto: La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica:

a) tolto: rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

tolto: b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di 1titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente piu' dello 0, 5 per cento di acido solforico libero nonche' vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido solforico libero aggiunto: al danno ambientale causato da una delle attivita' professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita';

tolto: c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti piu' dello 0, 5 per cento di acido cloridrico, nonche' vari metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido cloridrico libero;

tolto: d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente l'autorita' competenteaggiunto: b) al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita', in caso di tolto: violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformita' nel piu' breve tempo possibile. 1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l'autorita' competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformita', disponendo la sospensione dell'esercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sull'ambiente, finche' la conformita' non sia ripristinata con l'applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e nell'atmosfera devono rispettare i valori limite di emissione previsti all'Allegato I, parti 1 e 2, alla Parte Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune misure per prevenire l'emissione di aerosol acidi dalle installazioni. Le autorita' competenti per il controllo effettuano ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle acque, alle emissioni nell'atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui all'Allegato I, Parte 3.3, alla Parte Quinta-bis. Il controllo e' effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica. 3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dell'articolo 29-undecies Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma 2, con i dati relativi all'attuazione del presente articolo, secondo le modalita' fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma 6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni:

tolto: a) una descrizione del luogo di campionamento e delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico;

tolto: b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati;

tolto: c) i risultati delle analisi;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/ o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorita' competente, in sede di valutazione di compatibilita' ambientale, puo' non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta aggiunto: comportamento doloso o colposo. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto. 3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformita' ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonche' gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformita' al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualita' nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decretotolto: , agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attivita' di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, l'assenza di cedibilita' dei suddetti analiti. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attivita' di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attivita' di recupero ambientale, puo' derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art298bis · fonte del testo