Art. 283 t.u.a. — definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

  • a)impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
  • b)generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
  • c)focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
  • d)impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli altri casi;
  • d-bis)medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
  • e)potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
  • f)potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
  • g)valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
  • h)modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
  • i)autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal ((decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis)) del citato decreto legislativo, o altra autorita' indicata dalla legge regionale;
  • l)installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
  • m)responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dal ((decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis)) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.;
  • n)conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

Testo vigente dal 28 agosto 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 250/2009

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2009

    v. titoletto

    Art. 287 t.u.a. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 267 t.u.a. · Art. 269 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2017 al 28 agosto 2020. 8 parole aggiunte in 2 capoversi.

… n. 192, e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), aggiunto: e comma 1-bis del citato decreto legislativo, o altra autorita' indicata dalla legge regionale;

m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), aggiunto: e comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art283 · fonte del testo