Art. 232 t.u.a. — rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico

La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto legislativo ((8 novembre 2021, n. 197)). Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" e' sosituita dalla disgiunzione: "o".

Testo vigente dal 16 giugno 2023

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Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 16 giugno 2023. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto legislativo tolto: 24 giugno 2003 n. 182 aggiunto: 8 novembre 2021, n. 197. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un trattamento preliminare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art232 · fonte del testo