Art. 36 c.t.s. — Risorse

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al ((venti)) per cento del numero degli associati ((, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attivita' di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati)).

Testo vigente dal 3 agosto 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 2017 al 3 agosto 2024. 1 parola tolta, 27 parole aggiunte.

… non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al tolto: cinque aggiunto: venti per cento del numero degli aggiunto: associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attivita' di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art36 · fonte del testo