Art. 31 c.t.s. — Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • a)totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((1.500.000 euro));
  • b)ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((3 milioni di euro));
  • c)dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((20 unita')). L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Testo vigente dal 3 agosto 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 2017 al 3 agosto 2024. 8 parole tolte, 6 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.tolto: 100.000,00aggiunto: 500.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: tolto: 2.200.000,00 aggiunto: 3 milioni di euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: tolto: 12 aggiunto: 20 unita'. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art31 · fonte del testo