[1]Motivi aggiunti

[2]1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte, ovvero domande nuove purche' connesse a quelle gia' proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini. 2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e' stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

Corte di cassazione

6 massime che riguardano l’art. 43 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 6 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art43 · fonte del testo