[1]Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

[2]1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi ((, nonche' per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza)) il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni. 2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio. 3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato. 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione ((e, ove previsto, la pubblicazione)) dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalita'. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

Testo vigente dal 20 aprile 2013

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Che cosa è cambiato dal 20 aprile 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2011 al 20 aprile 2013. 20 parole aggiunte.

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativiaggiunto: , nonche' per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o … 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione aggiunto: e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art116 · fonte del testo