Art. 80 cod. cons. — Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo le modalita' di cui all'articolo 27-bis. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2011

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011. 40 parole tolte, 71 parole aggiunte.

tolto: Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previsteaggiunto: L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo le modalita' di cui all'articolo 27-bis. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capotolto: , allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea aggiunto: e' possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art80 · fonte del testo