Art. 55 cod. cons. — Effetti del recesso

((1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

  • a)di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure
  • b)di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.)) 24
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21

24

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Testo vigente dal 13 giugno 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 2014

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 13 giugno 2014. 234 parole tolte, 44 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Ilaggiunto: 1. L'esercizio del diritto di recesso tolto: previsto agli articoli 64 e seguenti, nonche' gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano aggiunto: pone termine agli obblighi delle parti:

a) tolto: ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari; aggiunto: di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure

b) tolto: ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo' esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:

tolto: a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;

tolto: b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non e' in grado di controllare;

tolto: d) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

tolto: d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

tolto: e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: f) di servizi di scommesse e lotterie aggiunto: di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21

    Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art55 · fonte del testo