Art. 32 cod. cons. — Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, cosi' ((come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II)), dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche' le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicita', alle televendite sono applicabili altresi' le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 3 gennaio 2006. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, cosi' come disciplinati alla parte III, titolo III, capo tolto: II aggiunto: I, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche' le ulteriori disposizioni stabilite …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art32 · fonte del testo