Art. 90 codice dei contratti pubblici — Informazione ai candidati e agli offerenti

Nel rispetto delle modalita' previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione:

  • a)la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;
  • b)l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
  • c)l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state gia' respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
  • d)l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformita' dell'offerta;
  • e)la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c). Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 35, le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e' contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 3 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: 1.Nel rispetto delle modalita' previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione:

e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c). tolto: 2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), indicano la … dilatorio per la stipulazione del contratto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1tolto: . 3. Fermo quanto disposto dall'articolo 35, le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni relative …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art90 · fonte del testo