Art. 208 codice dei contratti pubblici — Servizi globali su beni immobili

L'affidamento di servizi globali con oggetto beni immobili si realizza mediante la conclusione di un contratto col quale un operatore economico si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a consentire all'ente concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e all'attivita' normalmente necessaria per ottenerlo. Il bando di gara e il contratto stabiliscono:

  • a)i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante all'operatore economico in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese;
  • b)i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo;
  • c)i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorita'. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto. Si applica l'articolo 204, commi 11, 12, 13, 14 e 18.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 4 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: 1.L'affidamento di servizi globali con oggetto beni immobili si realizza mediante la conclusione di … un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e all'attivita' normalmente necessaria per ottenerlo. tolto: 2. Il bando di gara e il contratto stabiliscono:

c) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorita'. tolto: 3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contrattotolto: . 4. Si applica l'articolo 204, commi 11, 12, 13, 14 e 18.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art208 · fonte del testo