Art. 23 codice dei contratti pubblici (Allegato II.18)

[1]Lavori di manutenzione.

[2]1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonche' le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilita' tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

  • a)la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
  • b)il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
  • c)il computo metrico-estimativo;
  • d)l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
  • e)il quadro economico;
  • f)il piano della sicurezza e coordinamento.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-18-art23 · fonte del testo