Art. 41 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)

[1]Estensione del controllo e momenti della verifica.

[2]1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l'attivita' di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). 2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello puo' essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessita' dell'opera. 3. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gia' oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione". 4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita' di controllo successiva puo' essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia' esaminata. 5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell'attivita' di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera. 6. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica. 7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attivita' svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

  • a)alla accessibilita' delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  • b)alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
  • c)alla conseguente realizzabilita' del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. tolto: Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalita' di interazione tra i soggetti coinvolti all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilita' con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di servizi aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209. 2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-7-art41 · fonte del testo