Art. 21 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)

[1]Appalto su progetto di fattibilita' tecnica ed economica.

[2]1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati. 2. Il progetto in ogni caso dovra' contenere i seguenti elaborati:

  • a)piano di sicurezza e di coordinamento;
  • b)piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  • c)schema di contratto;
  • d)capitolato speciale d'appalto;
  • e)piano particellare di esproprio ove necessario;
  • f)capitolato informativo, se previsto.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-7-art21 · fonte del testo