Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato I.6)

[1]Esclusioni

[2]1. Il dibattito pubblico e' escluso:

  • a)per le opere previste dai Titoli V e VI della Parte VII del libro II del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  • b)per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
  • c)per le opere gia' sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme europee.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-6-art2 · fonte del testo