Art. 4 codice dei contratti pubblici (Allegato I.14)

[1]oggettivo di applicazione e validita'

[2]1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un'opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l'espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell'ambito dei lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all'uopo costituiti dalle regioni o province autonome. 2. I prezzari cessano di avere validita' al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

  • a)nel caso di un progetto di fattibilita' tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, e' possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;
  • b)nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente. 3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b), e' riferito alla data di adozione dell'atto di approvazione del progetto posto a base di gara. 4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi cosi' come descritti e attengono a cantieri con normale difficolta' di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente. 5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale e' esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP).

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte in 9 capoversi.

aggiunto: . I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le …

tolto: 2

aggiunto: 2. I prezzari cessano di avere validita' al 31 dicembre di ogni anno e …

tolto: 3

aggiunto: 3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a)

tolto: 4

aggiunto: 4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi cosi' come descritti e attengono …

tolto: 5

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: 5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-14-art4 · fonte del testo