Art. 78 codice dei beni culturali — Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio ((di tre anni)) a decorrere dal giorno in cui ((l'Autorita' centrale)) richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni ((appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose)).

Testo vigente dal 26 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2008 al 26 gennaio 2016. 13 parole tolte, 22 parole aggiunte.

L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di tolto: un anno aggiunto: tre anni a decorrere dal giorno in cui tolto: lo Stato aggiunto: l'Autorita' centrale richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un … dal territorio dello Stato richiedente. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni tolto: indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere a) e b) aggiunto: appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art78 · fonte del testo