Art. 59 codice dei beni culturali — Denuncia di trasferimento

Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' o ((, limitatamente ai beni mobili,)) la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:

  • a)dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
  • b)dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
  • c)dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. La denuncia contiene:
  • a)i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
  • b)i dati identificativi dei beni;
  • c)l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
  • d)l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
  • e)l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Testo vigente dal 13 luglio 2011

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 59 codice dei beni culturali, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2006 al 13 luglio 2011. 4 parole aggiunte.

Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' oaggiunto: , limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art59 · fonte del testo