Art. 20 codice dei beni culturali — Interventi vietati

I beni culturali non possono essere distrutti, (( deteriorati,)) danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.

Testo vigente dal 24 aprile 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 141/2021

    Parametro
    8 luglio 2021

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 9, lettera d), numero 1), della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 16, della legge reg. Lazio n. 1 del 2020; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità c…

    Art. 117 cost. · Art. 143 codice dei beni culturali · Art. 145 codice dei beni culturali · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008. 1 parola aggiunta.

I beni culturali non possono essere distrutti, aggiunto: deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art20 · fonte del testo