Art. 94 c.c. — Luogo della pubblicazione

[1]La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Testo vigente dal 30 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001. 53 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenzaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.

tolto: L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazioneaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art94 · fonte del testo