Art. 90 c.c. — Assistenza del minore

((Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1975 al 20 settembre 1975. 94 parole tolte, 22 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il minore non puo' contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su lui la patria potesta' o la tutela.

tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39.

tolto: L'assenso, quando non e' dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si da' l'assenso, quanto l'altro.

tolto: Quando e' negato l'assenso, il matrimonio puo' essere autorizzato per gravi motivi dal procuratore generale presso la corte d'appello.

tolto: Il procuratore generale puo' nominare un curatoreaggiunto: Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art90 · fonte del testo