Art. 9 c.c. — Tutela dello pseudonimo

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, puo' essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • All'uso è riconosciuta un'efficacia subordinata a quella delle altre fonti giuridiche (art. 8). Ed invero nelle materie regolate da leggi o da regolamenti, l'uso ha valore solo in quanto sia richiamato dalla norma scritta. Se poi la materia forma oggetto di norme corporative, l'uso, anche se richiamato da leggi o da regolamenti, deve cedere di fronte alle norme corporative, salvo che queste dispongano diversamente. In definitiva pertanto l'uso ha libero modo di esplicarsi laddove manchi non soltanto la disciplina legale e regolamentare, ma altresì quella corporativa. L'art. 9 stabilisce la presunzione dell'esistenza degli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati, DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN GENERALE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 19

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art9 · fonte del testo