Art. 693 c.c. — Diritti e obblighi dell'istituito

[1]L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo' altresi' compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

[2]All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 693 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nessuna modificazione sostanziale è stata apportata alle norme di questa sezione (artt. 688-691), tranne la soppressione dell'art. 228 e del secondo comma dell'art. 229 del progetto definitivo, in dipendenza del ripristino dell'istituto dell'accrescimento. Della sostituzione fedecommissaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 329

  • È stata accolta con favore la riapparizione, entro limiti ben circoscritti, della sostituzione fedecommissaria. Le relative disposizioni sono state oggetto di poche osservazioni particolari. Si è proposto di specificare che la sostituzione può essere fatta a favore di un ente di assistenza o di cultura, anzichè di un ente pubblico. Ma una siffatta restrizione mi è sembrata ingiustificata e contrastante con la finalità della norma, ispirata alla tutela di ogni superiore interesse sociale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 330

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 16 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorita' giudiziaria puo' nominare, anche d'ufficio, un amministratoreaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art693 · fonte del testo