Art. 682 c.c. — Testamento posteriore

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 682 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • che regola l'ipotesi della mancanza di accrescimento -, voluto chiarire principalmente che, se una disposizione testamentaria è risolta per inadempimento dell'onere, questo grava sugli eredi legittimi o sull'onerato, salvo che si tratti di onere di carattere personale. Della revocazione delle disposizioni testamentarie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 677

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art682 · fonte del testo