Art. 355 c.c. — Protutore

[1]Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

[2]Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art355 · fonte del testo