Art. 516 c.c. — Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 massima che riguarda l’art. 516 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art516 · fonte del testo
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