Art. 451 c.c. — Forza probatoria degli atti

[1]Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

[2]Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

[3]Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 451 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 463/1989

    Questione inammissibile
    27 luglio 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, 564, secondo comma, e 751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.…

    Art. 556 c.c. · Art. 564 c.c. · Art. 751 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art451 · fonte del testo