Art. 375 c.c. — Autorizzazione del tribunale
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
1 massima che riguarda l’art. 375 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 28 febbraio 2023. 51 parole tolte, 19 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:
tolto: 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
tolto: 2) costituire pegni o ipoteche;
tolto: 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
tolto: 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
tolto: L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art375 · fonte del testo
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