Art. 375 c.c. — Autorizzazione del tribunale

Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.

Abrogato dal 28 febbraio 2023

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 375 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 28 febbraio 2023. 51 parole tolte, 19 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:

tolto: 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

tolto: 2) costituire pegni o ipoteche;

tolto: 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

tolto: 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

tolto: L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art375 · fonte del testo