Art. 340 c.c. — Nuove nozze della madre
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 7 febbraio 2014
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 7 febbraio 2014
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le questioni di costituzionalità degli artt. 252, 278, 281 e 284 cod. civ., sul riconoscimento dei figli adulterini, sul divieto di indagini sulla paternità e maternità, sugli alimenti e sulla legittimazione dei figli non riconoscibili, devono essere rimesse al giudice a quo, per il riesame della rilevanza dopo le modificazioni recate ai detti articoli dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Art. 340 c.c. · Art. 252 c.c. · Art. 34 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie · Art. 30 cost.
La norma di cui all'art. 340 del Codice civile fa parte di quella complessa disciplina dei rapporti familiari sulla quale è opportuno un sistematico intervento legislativo.
Art. 340 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sono state riunite nell'art. 340 le disposizioni degli articoli 348 e 349 del progetto, che contemplavano l'ipotesi delle nuove nozze della madre ed i provvedimenti del tribunale in merito alla amministrazione dei beni e alla educazione dei figli. In conformità ai criteri direttivi seguiti in materia, è stabilita la competenza del tribunale per i provvedimenti di autorizzazione sopra contemplati.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 174
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art340 · fonte del testo
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