Art. 314/27 c.c. — Revocatoria dell'adozione speciale
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983. 95 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale puo' essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo 395 del Codice di procedura civile.
tolto: L'istanza di revocazione puo' essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell'istanza di revocazione.
tolto: Sull'istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l'adottato.
tolto: Il relativo provvedimento e' iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 314/15 e annotato a margine dell'atto di nascita.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-27 · fonte del testo
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