Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1983

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983. 74 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La sentenza e' notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

tolto: Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.

tolto: La sentenza di appello e' impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non e' richiesto deposito per multa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-14 · fonte del testo