Art. 2785 c.c. — Rinvio a leggi speciali

Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne' a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2785 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2785 · fonte del testo