Art. 1281 c.c. — Leggi speciali

[1]Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

[2]Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1281 · fonte del testo