Art. 2754 c.c. — Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione

((Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo)).

Testo vigente dal 14 settembre 1975

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 2754 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 526/1990

    Questione infondata
    28 novembre 1990

    Nell'art. 2754 c.c. l'espressione "datore di lavoro" va sicuramente intesa in una accezione comprensiva anche dei rapporti tra le società personali e i soci che hanno conferito la propria opera: tali rapporti, pur avendo natura diversa dal rapporto di lavoro, hanno per oggetto l'apporto di una attività lavorativa che, nei confronti del soggetto collettivo (creditore), è connotata dagli elementi della subordinazione. Pertanto, anche in materia di privilegio di crediti per i premi dovuti all'Istituto assicuratore (nel caso di specie: INAIL) dalle società cooperative di lavoro per i loro soci lavoratori e dalle società personali per i soci d'opera, è applicabile la disciplina del codice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2754 cod. civ. come modificato dalla l. 29 luglio 1975 n. 426).

    Art. 2753 c.c. · Art. 2754 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 4 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975. 45 parole tolte, 42 parole aggiunte.

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i tolto: premi e i contributi di assicurazione con i relativi interessi, nonche' per le somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso al tempo dell'esecuzione e ai due precedenti, in conformita' della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali aggiunto: contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2754 · fonte del testo