Art. 2713 c.c. — Taglie o tacche di contrassegno

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho dubitato dell'opportunità di regolare ancora quel mezzo primitivo di prova documentale che è costituito dalle taglie o tacche di contrassegno; ma, poichè esso è tuttora in uso in talune regioni del Regno, mi è parso prudente riprodurre l'art. 1332 del codice del 1865 (art. 2713 del nuovo testo).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1111

  • Modificazioni e aggiunte ho introdotte anche in tema di copie degli atti pubblici e delle scritture private. Completando la norma dell'art. 1336 del codice del

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1112

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2713 · fonte del testo