Art. 2409-septies c.c. — Scambio di informazioni

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati ((della revisione legale dei conti)) si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Testo vigente dal 7 aprile 2010

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 7 aprile 2010. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati tolto: del controllo contabile aggiunto: della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2409septies · fonte del testo