Art. 2309 c.c. — Pubblicazione della nomina dei liquidatori

[1]La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro ((trenta giorni)) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

Testo vigente dal 9 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 dicembre 2000. 14 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro tolto: quindici aggiunto: trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

tolto: I liquidatori devono altresi' depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografeaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2309 · fonte del testo