Art. 2270 c.c. — Creditore particolare del socio

[1]Il creditore particolare del socio, finche' dura la societa', puo' far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.

[2]Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio puo' inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della societa'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2270 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10620/2026

    21 aprile 2026

    In tema di revocatoria ordinaria, quando il creditore agisce nei confronti del socio di una società in accomandita semplice per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo da questi compiuto, la sufficienza della garanzia patrimoniale deve essere valutata con riguardo al solo patrimonio del debitore convenuto, senza tener conto del patrimonio sociale, il quale è autonomo anche nel caso in cui la società sia coobbligata in solido con i soci per il medesimo debito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale i soci censuravano la sentenza di merito che, ai fini dell'eventus damni, aveva verificato la capienza del solo patrimonio del socio, senza tenere conto di quello della società coobbligata).

    Art. 2270 c.c. · Art. 2271 c.c. · Art. 2740 c.c. · Art. 2901 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 269 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2270 · fonte del testo