Art. 2172 c.c. — Durata del contratto

[1]Se nel contratto non e' stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

[2]Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

[3]Se non e' data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Riguardo alla durata del contratto si conserva la regola che, se non è diversamente disposto, essa è di tre anni. Analogamente a quanto disposto per la mezzadria, il contratto non cessa di diritto alla scadenza del termine, ma occorre che ne sia stata data disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine stabilito dalle norme corporative, dalle convenzioni o dagli usi. Se la disdetta non è data, il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno (art. 2172).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 891

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2172 · fonte del testo