Art. 2144 c.c. — Mezzadria a tempo determinato

[1]La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

[2]Se non e' comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Alla mezzadria senza determinazione di tempo il codice assegna lo stesso termine di un anno stabilito dall'art. 1664 del codice del 1865, salve le diverse disposizioni delle norme corporative. Ad assicurare la continuità del rapporto vale la riproduzione del principio della tacita rinnovazione, se non è stata data disdetta almeno sei mesi prima della scadenza (art. 2143). Non si è ritenuto necessario precisare la data di inizio dell'anno mezzadrile, che si è lasciata alle convenzioni ed agli usi. Anche per la mezzadria fatta per un tempo determinato, è riprodotto il principio che essa non cessa di diritto per la scadenza del termine e che il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se prima della scadenza non è comunicata disdetta secondo le regole poste per la mezzadria senza determinazione di tempo (art. 2144). Secondo il punto di vista accolto, la fissazione di un termine al contratto di mezzadria ha un valore puramente negativo, in quanto preclude la possibilità di disdetta prima della scadenza del termine. Questa soluzione, mentre è aderente agli usi ed alla volontà delle parti, pare altresì adeguata alla sostanza del rapporto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 870

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2144 · fonte del testo