Art. 2069 c.c. — Efficacia

[1]Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

[2]In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e' obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

7 massime che riguardano l’art. 2069 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 7 massime nel Massimario

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'efficacia del contratto collettivo coincide di regola - quanto alle categorie e al territorio - con la competenza delle associazioni contraenti. Questo almeno è il limite massimo, in mancanza di una diversa indicazione; mentre non è escluso che il contratto collettivo abbia un'efficacia subiettiva più limitata, nell'eventualità che gli interessi della categoria rappresentata dalle associazioni stipulanti richiedano una disciplina non uniforme, ma adeguata alle esigenze dei gruppi minori della stessa categoria, secondo le specializzazioni dell'attività lavorativa. Non contraddice al sistema neppure il fatto che le dimensioni della categoria, nella disciplina del contratto collettivo, possano restringersi fino al punto di identificarsi col gruppo di lavoratori di una sola impresa. Queste diverse ipotesi sono prese in considerazione nell'art. 2069. Per quanto concerne l'efficacia nello spazio è da notare che essa, coincidendo con la sfera di competenza delle associazioni professionali, che sono enti territoriali, non può estendersi oltre il territorio dello Stato. Ciò importa che le prestazioni di lavoro degli italiani all'estero, anche se si svolgono alle dipendenze di imprenditori italiani, sfuggono alla tutela del contratto collettivo, salvo leggi speciali di estensione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 816

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2069 · fonte del testo